Cosa e quali sono i Dpi di terza categoria

Cosa e quali sono i dpi di terza categoria

Le normative italiane ed europee individuano obblighi e doveri stringenti in materia di sicurezza e prevenzione del rischio, per lo più riferiti all’attività del datore di lavoro.

Tra questi obblighi, sono fondamentali quelli relativi ai dispositivi di protezione individuale (DPI), che spesso vengono trascurati o fraintesi ma che sono invece funzionali alla salvaguardia della salute fisica del lavoratore.

Ma vediamo insieme che cosa sono i DPI e, in particolare, i DPI di terza categoria, quelli riservati ai lavoratori che svolgono attività ad alto rischio.

DPI: definizione
DPI di terza categoria: la normativa
DPI di terza categoria: cosa sono
DPI di terza categoria: quali sono

DPI: definizione

I dispositivi di protezione individuale sono tutti quegli strumenti, attrezzature, indumenti e simili che hanno lo scopo, appunto, di proteggere il singolo lavoratore dai danni che può causare involontariamente a se stesso nel corso dello svolgimento della sua mansione o di una qualsiasi procedura lavorativa. Rientrano nella categoria generale della prevenzione del rischio e della protezione della salute.

I DPI sono indicati precisamente dalla legge, e in alcuni casi sono obbligatori. In queste circostanze, fornire i DPI corretti rientra gli obblighi del datore di lavoro, che deve anche fare in modo che:

  • siano sempre funzionanti e oggetto di adeguata manutenzione e verifica;
  • siano indicati nel documento valutazione dei rischi (DVR) compilato con RSPP e RLS;
  • gli addetti ai lavori della sua azienda siano adeguatamente formati per il loro utilizzo.

L’obbligo di utilizzare i DPI si ha in tutte quelle circostanze per cui non sono sufficienti gli impianti e i dispositivi di protezione collettiva: se, per esempio, non si può garantire ai lavoratori la protezione dalle cadute di materiali dall’alto mediante rinforzi, sistemi di ancoraggio e altri lavori sulla struttura dell’edificio, allora diventa obbligatorio dotare ciascun lavoratore di dispositivi di protezione individuali.

Non sono considerabili DPI:

  • indumenti comuni e le uniformi eventualmente in dotazione al lavoratore;
  • strumenti di soccorso o salvataggio;
  • materiali per l’autodifesa o la protezione delle forze dell’ordine;
  • attrezzature e protezioni dei mezzi di trasporto;
  • materiali sportivi;
  • apparecchi e dispositivi portatili per individuare i rischi.

DPI di terza categoria: la normativa

Il testo normativo di riferimento per i DPI è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ossia il D. Lgs. 81/08.

All’articolo 74 dà una definizione formale di DPI, come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne salute e sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

In seguito, all’articolo 77, impone al datore di lavoro l’obbligo della formazione dei lavoratori sull’uso dei DPI nel caso in cui questi appartengano alla “terza categoria” individuata dal D. Lgs. 475/1992. Formazione e addestramento possono essere erogati anche tramite appositi corsi sulla sicurezza.

Questa legge, destinata all’applicazione del Regolamento europeo sui DPI, specifica in particolare la divisione dei DPI in tre categorie, a seconda della gravità del rischio da cui devono proteggere i lavoratori, e ne dà una classificazione di massima.

DPI di terza categoria: cosa sono

Il D. Lgs. 475/1992 stabilisce dunque che i DPI di terza categoria sono quelli “di progettazione complessa”, che devono proteggere il lavoratore da danni gravi o gravissimi per la sua salute, da lesioni permanenti e da rischi di morte.

In base a questo decreto legislativo e al già citato Testo unico sulla sicurezza, i DPI di terza categoria non possono essere usati senza uno specifico addestramento preventivo, che dia al lavoratore ogni necessaria informazione sul modo corretto di utilizzarli.

Si differenziano dai DPI di prima categoria (necessari per attività di rischio bassissimo e che possono portare a danni leggeri, come fenomeni atmosferici o urti moderati) e da quelli di seconda categoria (individuati in via residuale, ossia non appartenenti né alla prima né alla terza categoria).

In base alla norma, inoltre, anche i DPI di terza categoria devono essere:

  • compatibili l’uno con l’altro, in modo che eventualmente, in presenza di più pericoli, si possano combinare tra loro rimanendo di facile gestione;
  • dotati di dichiarazione di conformità del produttore, come da disposizioni europee;
  • ergonomici, facili da mettere e da togliere in caso di necessità o emergenza;
  • adatti alle condizioni presenti sul luogo di lavoro;
  • adeguati ai rischi specifici previsti (non devono, quindi, costituire a loro volta un rischio in alcun modo).

DPI di terza categoria: quali sono

I DPI della terza categoria sono:

  • gli apparecchi filtranti per la protezione delle vie respiratorie contro gas tossici, radiotossici, irritanti o pericolosi;
  • i dispositivi isolanti (anche quelli per le immersioni subacquee, come le apposite maschere);
  • gli apparecchi e gli indumenti che proteggono (in misura più o meno efficace) contro aggressioni chimiche e radiazioni nocive;
  • i dispositivi dedicati a lavori in ambienti con temperature superiori ai 100° C, anche con fiamme, o inferiori ai -50° C;
  • strumenti, attrezzature e mezzi per salvaguardare dal rischio di caduta dall’alto, per chi lavora sulla gru, svolge lavori in quota, su ponteggi, scale o carrelli elevatori (tra i sistemi anticaduta rientrano l’imbracatura, ancoraggi, cordini, ecc.);
  • i dispositivi isolanti per proteggere dal rischio elettrico e da tensioni pericolose.

Inoltre, i dispositivi di protezione dell’udito sono assimilati ai DPI di terza categoria, in quanto proteggono da lesioni gravi, sono obbligatori per il lavoratore a rischio che opera in situazioni di pericolo accertato e richiedono un apposito addestramento sul corretto utilizzo pratico. Nella categoria rientrano, per esempio, i tappi anti-rumore, gli archetti, le cuffie e simili.


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