Chi fornisce i dispositivi di protezione individuale al lavoratori

Chi fornisce i dispositivi di protezione individuale al lavoratori

I dispositivi di protezione individuale o DPI sono strumenti e attrezzature in grado di ridurre i danni conseguenti a fonti di rischio che minacciano la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si tratta di attrezzature di protezione, complementi o accessori che il lavoratore deve indossare durante le ore di lavoro per ottenere misure di prevenzione rispetto a uno o più rischi.

L’uso dei DPI è obbligatorio laddove non è stato possibile ridurre o sopprimere i rischi suscettibili per la salute e la sicurezza dei lavoratori con misure tecniche e sistemi di protezione collettiva.

A stabilire chi fornisce i dispositivi di protezione individuale a dipendenti, operatori e lavoratori è il Decreto legislativo 81 del 2008, affidando tale responsabilità al datore di lavoro.

Cosa sono i dispositivi di protezione individuale
Quali sono le norme che ne regolano l’utilizzo
Dispositivi di protezione individuale: chi li fornisce al lavoratore
Quali sono le tipologie di dispositivi di protezione individuale

Cosa sono i dispositivi di protezione individuale

Il Decreto legislativo 81 del 2008 o Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro stabilisce i parametri e le disposizioni che riguardano i dispositivi di protezione individuale.

Per dispositivi di protezione individuale si intendono attrezzature, apparecchi, complementi e accessori idonei e necessari a proteggere il lavoratore da rischi e infortuni che minacciano la sua sicurezza durante il lavoro.

I DPI devono essere adatti al tipo di rischio e alle condizioni dell’attività lavorativa, rispettare le esigenze ergonomiche dei lavoratori, conciliarsi con l’utilizzo di altre protezioni, riportare il marchio CE e le certificazioni previste ed essere facili da mettere e rimuovere in caso di emergenza.

Non sono dispositivi di protezione individuale le divise e gli indumenti ordinari, l’equipaggiamento di pronto soccorso e salvataggio, i dispositivi di autodifesa, le attrezzature conformi all’attività, ma non protettive, come le attrezzature del trasporto stradale e i dispositivi delle forze dell’ordine.

Quali sono le norme che ne regolano l’utilizzo

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro è il riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto chiarisce l’obbligo del datore e dei lavoratori e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Più in particolare, l’articolo n. 75 indica gli obblighi in materia che ricadono su datore e lavoratori, l’articolo n.76 stabilisce i criteri di conformità dei dispositivi, l’articolo n.77 stabilisce i vincoli di utilizzo e l’articolo n.78 chiarisce i casi in cui l’uso dei dispositivi è obbligatorio e le sanzioni previste per le violazioni.

Il regolamento del Parlamento n.2016/425/UE pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha modificato la normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e dispositivi di protezione individuale, abrogando di fatto la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il regolamento della Comunità Europea, essendo vincolante per tutti gli Stati membri, sostituisce di fatto l’elenco del Decreto legislativo n.475 del 1992 al quale guarda l’articolo n.77 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Le nuove regole ribadiscono la definizione di dispositivi di protezione individuale e la responsabilità del datore di lavoro in termini di valutazione e sorveglianza dei rischi e di individuazione dei DPI adatti al settore di riferimento.

Il regolamento europeo aggiunge alcune precisazioni riguardanti i dispositivi in funzione all’ambito di applicazione per evitare di generare incertezze e usi diversi da quelli consentiti.

Le modifiche europee, inoltre, forniscono norme e indicazioni più precise riguardo la produzione e la vendita dei dispositivi privi dei requisiti richiesti e prevedono sanzioni più dure in caso di violazione delle disposizioni.

Dispositivi di protezione individuale: chi li fornisce al lavoratore

Il datore di lavoro viene indicato come chi fornisce i dispositivi di protezione individuale dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Tra le responsabilità e gli obblighi del datore stabilite dalla Legge ci sono la scelta, la messa a disposizione, la gestione e l’uso dei mezzi di protezione individuale.

È il datore a dover scegliere i dispositivi di protezione individuale in base alla valutazione dei rischi correlati all’attività lavorativa e alle condizioni di lavoro e alle indicazioni fornite dal produttore.

In quanto responsabile, il datore deve fornire le informazioni riguardanti le fonti di rischio e le istruzioni d’uso e di manutenzione di ogni dispositivo, indicare le condizioni di utilizzo in base all’entità del rischio e alla frequenza di esposizione, assicurare manutenzione e riparazioni e occuparsi della vigilanza.

Il datore di lavoro deve garantire che i dispositivi di protezione individuale siano adeguati ai rischi dell’attività lavorativa, rispettino determinate condizioni d’igiene e riportino marchiatura CE, documentazione e certificazioni previste.

Spetta sempre al titolare dell’azienda organizzare corsi di formazione e addestramento destinati a mostrare la procedura e a istruire il personale obbligato a indossare i dispositivi di protezione.

Dal canto suo, invece, il lavoratore deve partecipare al programma informativo per imparare a utilizzare le misure di sicurezza e i dispositivi individuali, segnalare eventuali difetti e prendersi cura dell’aspetto igienico-sanitario dei dispositivi in modo da assicurarne l’integrità e non pregiudicarne l’efficacia.

Quali sono le tipologie di dispositivi di protezione individuale

Le disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro classificano i dispositivi di protezione individuale in tre categorie, disponendole in modo proporzionale al rischio correlato.

I DPI di prima categoria sono pensati per assicurare il lavoratore da danni lievi come lesioni superficiali, urti, contatto con materiali caldi, agenti atmosferici, raggi solari o vibrazioni. Ne fanno parte tute, occhiali e guanti.

I DPI di seconda categoria includono i dispositivi esclusi dalla prima e dalla terza categoria, vale a dire l’attrezzatura destinata ad essere indossata per prevenire i danni significativi.

I DPI di terza categoria sono i dispositivi appositamente pensati per proteggere il lavoratore da danni gravi, lesioni permanenti o morte in attività lavorative ad alta quota, in ambienti limitati o in ambito chimico.

Nella terza categoria rientrano caschi, respiratori, guanti, imbragature e dispositivi per tutelare il lavoratore da gas pericolosi, agenti biologici e chimici, radiazioni, saldatura, attività a temperature basse e tensioni elettriche degli impianti elettrici.

I dispositivi di protezione individuale possono essere distinti in relazione alla parte del corpo alla quale sono destinati: protezione degli arti superiori e inferiori, protezione dell’udito, maschere per proteggere il viso, protezione degli occhi e del capo, protezione della pelle, protezione delle vie respiratorie e sistemi anticaduta.


SCOPRI I NOSTRI MIGLIORI PRODOTTI

Diadora Glove Tech Low Pro S3 Scarpe antinfortunistiche
€ 108,90

Scarpa antinfortunistica bassa S3

Diadora Glove Tech Low Pro S3

Scarpa antinfortunistica bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio
U-Power Red Lion Stego S3 CI SRC ESD Scarpe antinfortunistiche alte
€ 92

Scarpe antinfortunistiche alte

U-Power Red Lion Stego S3

Scarpa con tomaia idrorepellente altamente resistente all’abrasione
U-Power Red Lion Going Scarpe antinfortunistiche
€ 74,90

Scarpe antinfortunistiche

U-Power Red Lion Going

Calzatura di sicurezza bassa in morbida pelle scamosciata
Diadora Glove Tech Low S3 Scarpe antinfortunistiche
€ 108,90

Scarpe antinfortunistiche

Diadora Glove Tech Low S3

Scarpa in pelle Perwanger antigraffio idrorepellente

ARTICOLI CORRELATI