Quante categorie di DPI esistono

quante categorie di dpi esistono

Per chi lavora in un cantiere è necessario adottare delle misure di sicurezza speciali per tutelare se stesso e gli altri. Gli incidenti in cantiere sono all’ordine del giorno ma, con i giusti dispositivi e le giuste precauzioni, si può lavorare in tutta sicurezza.

Leggi qui quali sono questi strumenti e quando vengono utilizzati.

DPI: definizione
DPI: Normativa
DPI: Obblighi
DPI: Tipi di Categorie

DPI: definizione

Con l’acronimo DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ci si riferisce all’insieme di attrezzature, materiali e strumentazioni che hanno come scopo la prevenzione e la minimizzazione del rischio di incidenti per proteggere la salute e la sicurezza di alcuni lavoratori che sono più a rischio di altri.

Infatti a seconda del rischio e del tipo di attività ci sono degli obblighi per garantire la salute del lavoratore, con differenti categorie di DPI. Nello specifico, l’obbligo dei DPI si applica quando non si possono ridurre i pericoli con altre misure di protezione collettiva.

DPI: Normativa

Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce le norme di utilizzo che devono essere rispettate in ambito lavorativo con la seguente definizione (articolo 47):

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Il D.Lgs n. 17/2019 apporta una modifica al D.Lgs 81/2008 in cui vengono introdotte importanti novità per chiarire e semplificare l’attuale quadro normativo riguardante l’immissione sul mercato dei DPI, aumentare l’efficacia e l’armonizzazione con le misure pre-esistenti.

Uno dei punti più importanti è l’aumento dei controlli e delle sanzioni (articolo 14). Nello specifico, chi non si attiene agli standard di progettazione dei DPI e immette sul mercato dei dispositivi non conformi è costretto a determinate sanzioni:

  • deve pagare una multa da 8 mila a 48 mila euro per DPI di I categoria;
  • la carcerazione fino a 6 mesi o multa da 10 mila a 16 mila euro per DPI di II categoria;
  • la carcerazione da 6 mesi a 3 anni per DPI di III categoria.

I DPI devono garantire che siano messe in atto delle misure di:

  • protezione del capo;
  • protezione delle vie respiratorie;
  • protezione dell’udito;
  • protezione delle mani;
  • protezione degli occhi.

DPI: Obblighi

Le direttive che il datore di lavoro deve seguire sono indicate nell’articolo 77 del D.Lgs 81/2008:

  • è il datore di lavoro a scegliere i DPI da utilizzare, dopo un’attenta valutazione dei rischi;
  • egli deve identificare le situazioni più a rischio (come cadute e morte) in cui l’utilizzo di un DPI si ritiene necessario;
  • deve fornire ai lavoratori i DPI che soddisfino i requisiti previsti;
  • deve garantire la pulizia e l’efficienza dei DPI, occupandosi anche della loro manutenzione;
  • deve formare adeguatamente il proprio personale sulle procedure aziendali e sul corretto utilizzo dei DPI in modo da prepararli a ogni tipo di emergenza.

Anche la documentazione richiesta e gli obblighi del lavoratore sono forniti dal Testo Unico:

  • seguire il corso di formazione e addestramento sull’utilizzo dei DPI;
  • conservare e proteggere accuratamente i DPI, senza apportare nessuna modifica;
  • segnalare se ci sono difetti;
  • seguire le procedure per la riconsegna del dispositivo o dispositivi assegnati.

DPI: Tipi di Categorie

I Dispositivi di Protezione Individuale sono classificati in tre categorie, ciascuna delle quali presenta una classe di protezione diversa.

DPI di prima categoria: vengono utilizzati per quelle attività che presentano un rischio minimo per la salute dell’uomo o che procurano danni di lieve entità come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, condizioni atmosferiche avverse, rumore, saldatura. Non è prevista una certificazione particolare e possono essere autocertificati direttamente dal produttore.

DPI di seconda categoria: il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria normativa di tale categoria, e quindi vengono inclusi i DPI che non sono né di prima categoria né di terza ovvero, situazioni che non provocano condizioni gravi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per la seconda categoria è richiesta una dichiarazione di conformità che si può ottenere da un ente autorizzato.

DPI di terza categoria: rientrano nella terza categoria i dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi, permanenti, o da rischi di morte (si pensi ai lavori in quota) come :

  • agenti biologici;
  • fenomeni atmosferici;
  • lesioni meccaniche;
  • radiazioni ionizzanti;
  • rischi meccanici;
  • tutte le situazioni in cui non vengono rispettati i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza.

Secondo le legge è obbligatorio svolgere un periodo di formazione specifico per acquisire le tecniche per un corretto utilizzo. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbracature, caschi, autorespiratori, guanti di protezione, maschere.

In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:

  • a protezione da rischi respiratori dovuti alla carenza di ossigeno;
  • isolanti;
  • per ambienti soggetti a temperature o troppo alte o troppo fredde;
  • a protezione da cadute dall’alto;
  • a protezione da scosse elettriche;
  • a protezione anticaduta;
  • con sistemi di ancoraggio;
  • per i lavori in quota.

I DPI vengono anche classificati in base al tipo di protezione, che può essere:

  • degli arti superiori, inferiori o della testa (cadute dall’alto);
  • di occhi e viso;
  • dell’udito;
  • delle vie respiratorie;
  • del corpo e della pelle (incendi o crolli);
  • dalle cadute dall’alto;
  • per la visibilità.

La nota informativa dei DPI è molto importante e deve contenere la marcatura CE oltre ad altri dettagli sul produttore e la data di scadenza delle componenti.


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