DPI: cosa sono i dispositivi di protezione individuale

DPI cosa sono i dispositivi di protezione individuale

Molte attività lavorative sono rischiose e potrebbero causare danni nei lavoratori privi di adeguati dispositivi di sicurezza.

Alcuni ambienti di lavoro e alcune metodologie comportano seri rischi per la salute e pericoli per la sicurezza dei lavoratori. La salute e la sicurezza sui posti di lavoro, però, possono essere garantite da misure tecniche, sostitutive e organizzative collettive e dispositivi di protezione individuale.

L’obiettivo delle misure e dei dispositivi di sicurezza resta quello di ridurre o scongiurare danni per il lavoratore.

DPI: definizione
DPI: la normativa
DPI: categorie dei DPI
DPI: obblighi e sanzioni

DPI: definizione

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro fornisce un quadro completo sui DPI, a partire proprio dalla definizione di dispositivi di protezione individuale.

“Qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

La definizione include l’insieme di attrezzature, apparecchi, complementi e accessori in grado di proteggere da rischi e pericoli correlati all’attività lavorativa e di assicurare la salute dei lavoratori.

Esistono dispositivi di protezione degli occhi, del viso e della testa, protezione dell’udito, protezione delle vie respiratorie, protezione delle mani e delle braccia, protezione dei piedi e delle gambe, protezione del tronco e dell’addome, protezione del corpo e attrezzature di protezione per le cadute dall’alto.

Restano fuori i dispositivi in dotazione alle forze armate e dell’ordine, i dispositivi di autodifesa, l’insieme di accessori e indumenti di protezione dalle condizioni atmosferiche, gli apparecchi di soccorso o salvataggio e i caschi e le visiere dei ciclomotori.

La scelta deve basarsi sulla conformità al rischio, tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore, considerare la presenza di altri DPI come nei sistemi anticaduta e assicurare versatilità in caso di emergenza.

DPI: la normativa

Il Decreto legislativo n. 81 del 2008 indica le caratteristiche che devono avere i dispositivi di protezione individuale, le situazioni in cui è obbligatorio usare i DPI per prevenire i rischi e gli obblighi di datore e lavoratori.

La normativa nazionale in materia è stata corretta e implementata in alcune parti dal regolamento del Parlamento n. 2016/425/UE.

Sostanzialmente vigono norme specifiche riguardo la produzione e la vendita di DPI privi di caratteristiche specifiche o dichiarazione di conformità e sanzioni in caso di violazione degli obblighi.

Il regolamento ribadisce la definizione di DPI e la necessità di fornirli quando le misure tecniche, alternative e organizzative, di protezione collettiva non sono riuscite nel loro intento. La norma impone l’uso dei DPI in seguito al fallimento della variazione delle modalità di lavoro, dell’uso di misure di protezione collettiva alternative e della durata dell’esposizione ai rischi.

In altri casi, invece, la Legge impone l’utilizzo dei DPI anche in presenza delle misure di protezione collettiva. Per esempio il casco di protezione è obbligatorio per i lavori in cantieri, demolizioni, attività con esplosivo e simili.

Il regolamento UE sottolinea nuovamente l’importanza della valutazione dei rischi e la responsabilità del datore di scegliere DPI in relazione al settore lavorativo.

DPI: categorie dei DPI

I dispositivi di protezione individuale possono essere classificati in tre categorie in base al rischio connesso all’attività lavorativa.

La prima categoria racchiude i DPI idonei a lavori con rischi marginali dovuti a fenomeni atmosferici, raggi solari, urti lievi o vibrazioni. Ne sono un esempio tute, occhiali, mascherine e guanti. Devono essere autocertificati dal produttore.

La seconda categoria comprende i DPI che non rientrano nelle altre categorie e sono legati ad attività con rischio significativo. Devono essere certificati da un ente autorizzato.

La terza categoria include i dispositivi che proteggono da lesioni gravi e permanenti o rischio di morte: respiratori, caschi, imbragature e DPI per agenti biologici e chimici, radiazioni, saldatura, temperature basse e tensioni elettriche.

Tutti i DPI devono avere strutture idonee e materiali specifici, riportare il marchio CE ed essere corredati da indicazioni su fabbricante, utilizzo e opere di conservazione, pulizia, manutenzione e controllo.

DPI: obblighi e sanzioni

Le normative vigenti stabiliscono gli obblighi del datore e gli obblighi del lavoratore e le rispettive sanzioni in caso di violazione delle disposizioni.

Il datore è obbligato a scegliere i DPI in relazione alla valutazione dei rischi, mettere a disposizione dispositivi conformi e certificati, indicare le condizioni di utilizzo, informare i lavoratori e assicurare manutenzione e sostituzione.

Tra gli obblighi di prevenzione e sicurezza del datore ci sono anche l’organizzazione di corsi di formazione adeguata in grado di addestrare il personale all’uso dei DPI e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DPI in caso di variazione del rischio.

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce obblighi anche per il lavoratore: partecipare ai momenti informativi e formativi, mantenere l’integrità dei dispositivi e restituire i DPI secondo le disposizioni aziendali.

La normativa mette a punto anche un sistema di sanzioni in caso di violazione delle norme di tutela sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Le sanzioni previste per il datore che non rispetta gli obblighi vanno dall’ammenda pecuniaria all’arresto da tre a sei mesi. Le violazioni da parte del lavoratore vengono sanzionate con ammende pecuniarie mentre il suo rifiuto di seguire le norme può essere punito con il trasferimento o anche il licenziamento.

Il regolamento europeo ha stabilito sanzioni anche nei confronti di chi produce e commercializza dispositivi di protezione individuale non conformi ai requisiti di sicurezza.

I produttori che violano le norme possono incorrere in una sanzione pecuniaria se i DPI appartengono alle prime due categorie dei dispositivi di protezione, e con l’arresto da tre ai sei mesi se si tratta di DPI di terza categoria.

I distributori trasgressori, invece, vengono puniti con una sanzione pecuniaria direttamente proporzionale alla categoria di appartenenza dei DPI.


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