I DPI sono attrezzature che hanno lo scopo di proteggere i lavoratori da rischi suscettibili e sono progettati per accompagnare altre misure tecniche di prevenzione.
I dispositivi di protezione individuale richiedono una documentazione specifica per essere dichiarati conformi e per l’uso sui posti di lavoro, che segue un protocollo e una manutenzione regolare. I datori di lavoro sono responsabili della scelta e i lavoratori hanno diritto a dispositivi individuali e personali per i quali vengono formati e addestrati.
Cosa sono i DPI?
Con che criterio vengono scelti i DPI?
Chi sceglie i DPI?
Le varie categorie DPI
I dispositivi di protezione individuale sono delle attrezzature di protezione che garantiscono sicurezza e salute al singolo lavoratore mentre esercita la sua professione. La norma che contiene le indicazioni d’uso dei DPI è il decreto legislativo 81/08, detto anche Testo unico sulla sicurezza, che riunisce le leggi già presenti a livello nazionale e le integra in conformità alla normativa europea.
Il titolo III del decreto indica i requisiti di sicurezza dei DPI, gli obblighi del datore di lavoro e gli obblighi dei lavoratori. In particolare, il datore di lavoro sceglie i DPI in base alle condizioni di rischio, si impegna a fornire DPI conformi e sottopone gli operatori a una formazione adeguata, mentre gli operatori si impegnano a usare gli strumenti forniti secondo le istruzioni apprese in sede di formazione e addestramento.
I dispositivi di protezione individuale costituiscono un tassello fondamentale nella sicurezza dei lavoratori, ma non sono l’unico strumento di prevenzione e protezione. Infatti le attività che prevedono sempre dei pericoli, come quelle di un cantiere, richiedono l’adozione prioritaria di misure di protezione collettiva, come parapetti e reti. Quando le condizioni di rischio permangono nonostante queste misure tecniche di prevenzione, allora la protezione del DPI è obbligatoria e necessaria.
I DPI devono avere dei requisiti di salute e sicurezza e vengono scelti in base alla nota informativa rilasciata dal produttore e alle necessità dell’utilizzatore finale, cioè il datore di lavoro o coordinatore della sicurezza.
I requisiti che i dispositivi devono soddisfare sono:
I dispositivi sono scelti in base all’attività lavorativa e a una valutazione dei rischi che deve tenere conto:
La scelta dei DPi avviene secondo la guida stabilita dal decreto 2 maggio 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che individua le regole per l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dei dispositivi di protezione dell’udito, di protezione degli occhi e di protezione del corpo. Per essere dichiarati conformi, questi dispositivi devono avere il certificato di conformità, la marchiatura CE e la nota informativa d’uso.
Date queste caratteristiche, il datore di lavoro sceglie i dispositivi in base alla valutazione dei rischi e alle norme tecniche di prevenzione e protezione che essi soddisfano, ma tiene anche conto di eventuali cambiamenti nella valutazione del rischio. La scelta dei DPI dipende perciò dal compito da svolgere, dalle parti del corpo a rischio, dalle specifiche dei prodotti e dagli utilizzatori.
Infatti il DPI deve corrispondere alla corretta taglia del lavoratore, che altrimenti viene sottoposto a un maggiore rischio. Ecco perché, in base alle procedure aziendali, il datore di lavoro può richiedere la collaborazione di un medico competente per l’individuazione di dispositivi adeguati e assegnare a un professionista una verifica dell’analisi dei rischi suscettibili.
La responsabilità di prevenire i rischi e proteggere il lavoratore resta del datore e del coordinatore della sicurezza, che si occupano di formare adeguatamente gli operatori all’uso dei DPI in base a un regolamento specifico e una manutenzione corretta. L’osservanza del protocollo sul luogo di lavoro e la gestione dell’attrezzatura, che prevede un registro e delle modalità specifiche di assegnazione e riconsegna dei DPI, ricade sotto la loro responsabilità.
I DPi possono essere classificati in base al loro uso, cioè alla protezione delle diverse parti del corpo e alla protezione dalle cadute. Tuttavia, la categoria dei dispositivi non riguarda l’uso ma il livello di protezione. È in base a questo che si possono distinguere tre categorie.
I dispositivi di prima categoria sono quelli contro i rischi minori, come mascherine, copricapi leggeri, indumenti di protezione per condizioni atmosferiche non eccezionali, guanti di protezione in lattice e indumenti antiscivolo.
I dispositivi di seconda categoria sono quelli che non rientrano nella prima e nella terza categoria: proteggono contro rischi significativi e richiedono la certificazione di un organismo di controllo.
La terza categoria è quella dei DPi progettati contro rischi di lesioni gravi o permanenti e di morte e prevedono uno specifico addestramento. Vi rientrano i dispositivi anticaduta, come le imbracature, gli elmetti, gli schermi a protezione del viso contro le alte temperature e i rischi elettrici, come nel caso della saldatura, e i dispositivi per la protezione di arti, mani, piedi e gambe che tutelano contro le temperature estreme, i rischi elettrici, gli attacchi chimici e le radiazioni.
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