I posti di lavoro più soggetti a incidenti accidentali sono i cantieri edili, sia per via degli ambienti nei quali i lavoratori svolgono le loro mansioni sia per le attrezzature che questi ultimi sono tenuti a usare.
Per tutelare la sicurezza dei lavoratori esiste una precisa normativa di sicurezza che determina i rischi dei dipendenti e contiene disposizioni e misure di sicurezza per la protezione collettiva e individuale, al fine di prevenirli o evitarli.
Sicurezza nei cantieri: la normativa
Sicurezza in cantiere: pianificazione della sicurezza
Dispositivi di protezione collettiva
Dispositivi di protezione individuale
In materia di sicurezza nei cantieri bisogna fare riferimento al Testo unico di sicurezza, decreto legislativo 81/2008. In particolare tutto ciò che concerne le costruzioni, ovvero i cantieri temporanei o mobili, è normato nel Titolo IV del decreto. I cantieri temporanei o mobili rappresentano i posti di lavoro dove si svolgono attività del settore edile come la riparazione o la ristrutturazione di materiali in legno, metallo, muratura, ma anche lavori di termoidraulica.
Nelle imprese del settore delle costruzioni vengono ricoperte delle cariche specifiche segnalate nel Testo unico sulla sicurezza, che stabilisce funzioni e obblighi dei componenti di un’attività. Tra gli attori di un’azienda edile ci sono sempre un direttore responsabile, un responsabile dei lavori, un coordinatore della sicurezza, un datore di lavoro e un committente.
Il datore di lavoro ha il dovere di effettuare la valutazione dei rischi del posto di lavoro, occupandosi in prima persona di sicurezza e salute dei lavoratori, a loro volta responsabili di adottare i giusti comportamenti. In particolare, prima di dare il via all’attività del cantiere, redige un documento chiamato POS (Piano operativo di sicurezza) che contiene dati che riguardano le attrezzature usate, il tipo di lavori, gli strumenti e in generale il sistema organizzativo della sicurezza edilizia, quindi effettua la valutazione dei rischi, tra cui quella del rischio chimico, e adotta le relative misure di protezione e tutela della salute. È inoltre tenuto a occuparsi della formazione dei dipendenti attraverso specifici corsi sulla sicurezza.
Il coordinatore della sicurezza si occupa della pianificazione della sicurezza nel cantiere facendo da intermediario tra progettista e committente. Questo ruolo prevede due mansioni distinte, di solito svolte da due professionisti diversi, uno che si occupa della fase di progettazione, CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e uno che si occupa della fase di esecuzione, CSE (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).
Il D.P.R. n.303/1956 “Norme generali per l’igiene del lavoro” ha introdotto l’obbligo della sorveglianza sanitaria che consiste nell’esecuzione di una visita medica periodica per i lavoratori ad alto rischio di malattia professionale.
Per gestire la pianificazione della sicurezza il coordinatore redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento, in breve PSC, catalogando le attività esecutive del cantiere e i lavoratori che ne faranno parte. Nel processo di analisi dei rischi è importante sia tenere conto degli infortuni passati, sia prevedere l’inefficacia di alcuni dispositivi di protezione studiando i possibili rischi delle attività correlate. Per salvaguardare la sicurezza sul lavoro edile, in un ambiente di lavoro è necessario adottare misure di prevenzione e protezione, così da ridurre le interferenze di un possibile evento sfavorevole.
La fase successiva è la compilazione di un regolamento che riguardi le misure tecniche di protezione collettiva, come ad esempio i ponteggi o le attrezzature anticaduta, i corsi di formazione per i dipendenti, la scelta degli impianti di cantiere, ma anche l’individuazione dei DPI (dispositivi di protezione individuale), ovvero la scelta delle attrezzature contenenti i requisiti al fine di porre i lavoratori in sicurezza in caso di lavori in quota.
Della fase di progettazione della sicurezza fa parte la scelta dei dispositivi di protezione collettiva (DPC). Nel decreto legislativo i DPC vengono ritenuti prioritari rispetto ai DPI poiché servono a prevenire i rischi adottando degli specifici accorgimenti direttamente nel luogo in cui è possibile prevedere infortuni. Per questo motivo nella valutazione dei rischi fatta dal datore di lavoro, i DPI vengono individuati in una fase successiva e solo se viene accertato che il dipendente, nonostante i DPC, corra comunque il pericolo di infortuni.
Alcuni esempi di DPC sono i sistemi di protezione anticaduta, dotati di montanti autobloccanti e parapetti in acciaio, o i sistemi di protezione perimetrale che proteggono i lavoratori a livello termico e a livello di salute e sicurezza.
Dei DPI (dispositivi di protezione individuale) fanno parte tutti gli attrezzi e gli indumenti che un lavoratore ha l’obbligo di indossare per non incorrere alle inevitabili sanzioni e al fine di prevenire problematiche relative a infortuni, sicurezza e in generale rischi per la salute. Tutti i dispositivi di protezione individuale sono correlati a una norma e segnati da marcature che cambiano in base alla tipologia di lavoro.
Nei DPI sono inclusi i respiratori per saldatura che proteggono il viso e i polmoni del lavoratore durante la puntatura o la saldatura, ma anche le imbracature che è necessario usare per i lavori in quota, e ancora dispositivi per far muovere il lavoratore in sicurezza sulle superfici inclinate.
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